[webaccessibile] D.M. 14 novembre 2007, n. 239
Gioacchino Cipriano
webmaster a networks.it
Ven 21 Mar 2008 09:07:59 CET
Tradotto in parole semplici? (onde evitare interpretazioni personali)
Gioacchino
-----Original Message-----
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Sent: Friday, March 21, 2008 9:01 AM
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Subject: [webaccessibile] D.M. 14 novembre 2007, n. 239
Giro da listavista un estratto del post del buon donato taddei.
----- Original Message -----
Regolamento attuativo dell'articolo 71-bis della L. 22 aprile 1941, n. 633,
in materia di diritto d'autore.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 dicembre 2007, n. 295.
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
di concerto con IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modificazioni;
Visti gli articoli 71-bis e 71-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633,
introdotti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
la riforma dell'organizzazione del Governo;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire
l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63,
convertito in legge 25 giugno 2005, n. 109;
Visto l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006,
recante delega di funzioni al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on.
Francesco Rutelli;
Acquisito il parere del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto
d'autore nella riunione del 20 luglio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n.
16274 del 23 luglio 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
1.Oggetto.
1. Ai sensi dell'articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, d'ora
in avanti: "legge", sono consentite, per uso personale, alle persone con
disabilità sensoriale, la cui situazione sia stata accertata ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, la riproduzione di opere e materiali protetti
dalla legge o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi,
nel rispetto dei fini e nei limiti consentiti dalla predetta legge.
2. La riproduzione e l'utilizzazione della comunicazione al pubblico, di cui
al comma 1, di opere e di materiali protetti ai sensi dell'articolo 71-bis
della legge, si attuano attraverso la registrazione audio su qualsiasi tipo
di supporto delle opere o l'impiego di dispositivi di lettura idonei per gli
ipovedenti, la sottotitolazione delle opere e dei materiali protetti
visualizzabili e comunque la trasformazione in un formato elettronico
accessibile con le tecnologie assistite, secondo quanto previsto dalla legge
9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici.
2.Riproduzione e utilizzazione della comunicazione al pubblico delle opere e
materiali protetti.
1. Al fine di renderne accessibile il contenuto alle persone con disabilità
sensoriali, la riproduzione e l'utilizzazione della comunicazione al
pubblico di opere e materiali protetti può anche essere effettuata per il
tramite delle associazioni e delle federazioni di categoria rappresentative
dei beneficiari, che non perseguono scopo di lucro, sulla base di appositi
accordi stipulati ai sensi dell'articolo 71-quinquies, comma 2, della legge
22 aprile 1941, n. 633.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono volti a consentire l'esercizio della
eccezione di cui all'articolo 71-bis e dovranno prevedere la definizione di
procedure che consentano alle predette associazioni e federazioni di
convertire i file all'uopo loro forniti dai titolari dei diritti in formati
idonei ad essere utilizzati secondo le finalità e nei modi previsti dal
precedente articolo 1 e di consegnare il prodotto di tale attività alle
persone che dimostrino di possedere i requisiti soggettivi richiesti.
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