[webaccessibile] incubatore universitario: è o non è una Pubblica Amministrazione?

Piero Trono trono a fsfe.org
Mer 7 Feb 2007 22:10:01 CET


ciao a tutti,

in questi giorni mi è stata richiesta una consulenza per un lavoro da 
effettuare sul sito di un Incubatore di Impresa Universitario.

Data l'evidente assenza nel sito dei requisiti più elementari di 
accessibilità (è per una questione di delicatezza che preferisco non 
citare l'indirizzo) mi sono posto il dubbio se l'incubatore in questione 
sia o meno classificabile come pubblica amministrazione ai sensi della 
legge Stanca, dato che a volte la linea di confine tra soggetti privati 
e pubblici è piuttosto labile.

Il soggetto in questione è una società consortile per azioni senza fini 
di lucro (s.c.p.a.), che è stata costituita da una Università, dal 
Comune di appartenenza, dalla Provincia, dalla Camera di Commercio, da 
una società finanziaria a prevalente capitale della Regione e da una 
Fondazione avente anch'essa una sostanziale partecipazione da parte di 
soggetti pubblici.

Io sostengo che tale incubatore sia soggetto al rispetto della legge 
Stanca: mi sbaglio?

Per una maggiore comodità di lettura e di confronto riporto di seguito 
l'articolo 3 comma 1 della Stanca e l'articolo 1 comma 2 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001.

Spero che questa mia richiesta sia utile anche ad altri,
vi ringrazio,
ciao e buon lavoro,

piero trono


Art. 3. (Soggetti erogatori) della legge Stanca:
La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al 
comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende 
private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate 
regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle 
aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione 
di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, articolo 1 comma 2:
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni 
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e 
le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad 
ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità 
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, 
gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici 
non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le 
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la 
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le 
agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.




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