[webaccessibile] dubbi sui livelli di verifica e logo legge 4/2004

Roberto Scano - IWA/HWG rscano a iwa-italy.org
Lun 12 Giu 2006 13:11:11 CEST



-----Original Message-----
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[mailto:webaccessibile-bounces a itlists.org] On Behalf Of Andrea Crevola
Sent: Monday, June 12, 2006 11:50 AM
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Subject: [webaccessibile] dubbi sui livelli di verifica e logo legge 4/2004

Primo dubbio. In linea teorica, una PA può dichiararsi conforme sulla base
della sola verifica soggettiva? ossia controllare quelli che sono criteri
essenziali nella costruzione di una buona esperienza d'uso ma che potrebbero
di per sé non garantire un accesso universale? In caso contrario, dove sta
scritto che prima di passare al livello soggettivo devo aver superato la
verifica tecnica?

Roberto Scano:
Nell'art. 4 comma 2 della legge:

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena
di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET
quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità
stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. 

E art. 8 del DPR 75/2005:

1. Le amministrazioni pubbliche e comunque i soggetti di cui all’articolo 3,
comma 1, della legge n. 4 del 2004, che intendono utilizzare il logo sui
siti e sui servizi forniti, provvedono autonomamente a valutare
l’accessibilità sulla base delle regole tecniche definite con il decreto del
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di cui all’articolo 11 della
legge n. 4 del 2004; la valutazione positiva, previa segnalazione al Cnipa,
consente l’utilizzo del logo.

Le "regole tecniche" per i siti INTERNET sono solamente quelle all'allegato
A del DM 8 luglio 2005. Nello stesso DM all'art. 2 si definiscono
chiaramente i diversi livelli:

2. Il primo livello di accessibilità dei siti Web è accertato previo esito
positivo della verifica tecnica che riscontra la conformità delle pagine dei
medesimi siti ai requisiti tecnici elencati nell’allegato A, applicando la
metodologia ivi indicata.

3. I requisiti tecnici si applicano anche nei casi in cui i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1 della legge forniscono informazioni o erogano
servizi mediante applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o
su supporti, come CD-ROM, DVD, utilizzabili anche in caso di personal
computer non collegato alla rete.

4. Il secondo livello di accessibilità riguarda la qualità delle
informazioni fornite e dei servizi erogati dal sito Web e si articola in
primo, secondo e terzo livello di qualità; tali livelli di qualità sono
accertati con la verifica soggettiva attraverso i criteri di valutazione di
cui all’allegato B, applicando la metodologia ivi indicata.

Va comunque precisato che la procedura del rilascio del logo per le P.A. non
prevede che le P.A. possono farsi autonomamente la verifica soggettiva:
quindi l'unico logo utilizzabile e concedibile dal CNIPA è il logo senza
asterischi.


Andrea Crevola:
Altro dubbio: si afferma (non ho sottomano il testo degli articoli, chiedo
scusa) che la PA può ricevere il parere non vincolante di un valutatore
esterno in merito alla valutazione soggettiva. Ma il parere deve esistere
per forza? mi spiego meglio: una PA ha la coscienza a posto se si
autodichiara conforme ai livelli di qualità soggettiva? Può anche non
sentire il valutatore esterno? 
deve produrre comunque della documentazione da presentare al CNIPA? esiste
un protocollo di test replicabile e condiviso?

Roberto Scano:
Come detto sopra, l'art. 8 del DPR 75/2005 limita il tutto alla verifica
tecnica: se vogliono gli asterischi devono rivolgersi ai valutatori.




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