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Costantini Claudia
Claudia.Costantini a insiel.it
Lun 24 Lug 2006 10:24:35 CEST
http://www.interlex.it/pa/minerva4.htm
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La natura eminentemente tecnica (informatica) delle regole da emanare e dei criteri in base ai quali risolvere i contrasti operativi tra gli attori pubblici esclude che tali compiti possano essere svolti dal Dipartimento dell'innovazione, anche perché non appare opportuno che tale dipartimento, emanazione diretta del governo centrale, emani regole tecniche valide anche per le autonomie o che, sotto altro profilo, possano avere l'effetto di escludere dal mercato informatico aziende o gruppi imprenditoriali e, soprattutto, risolva contrasti operativi che coinvolgano le autonomie ed altri enti dell'amministrazione centrale (risultando leso il principio di terzietà e di imparzialità di giudizio).
Mentre un'autorità indipendente, che agisca con "piena autonomia, indipendenza di giudizio e di valutazione" (art. 4 del DLgv. 39/1993, versione originaria) - motivo per il quale andrebbe restituita al CNIPA la sua originaria natura, attraverso la soppressione dell'art. 176 del DLgv n. 196/2003, citato all'inizio - risulterebbe più coerente con il concreto atteggiarsi dei compiti da svolgere e con la diversa collocazione istituzionale dei vari soggetti coinvolti nel processo di modernizzazione del Paese.
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Che ne dicono i teorici della lista? ;-)
c.
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