[webaccessibile] Legge Stanca: alcune domande sull'iter di controllo
Roberto Scano - IWA/HWG
rscano a iwa-italy.org
Lun 3 Ott 2005 11:50:42 CEST
-----Original Message-----
From: webaccessibile-bounces a itlists.org
[mailto:webaccessibile-bounces a itlists.org] On Behalf Of Andrea Martines
Sent: Monday, October 03, 2005 10:33 AM
To: La mailing list di webaccessibile.org
Subject: [webaccessibile] Legge Stanca: alcune domande sull'iter di
controllo
Mi sono accorto di alcune lacune nella mia comprensione della legge, negli
ultimi tempi abbiamo parlato di tutto fuorché del compimento dell'iter.
Roberto, mi dai una mano a capire? Scusami se ti faccio ripetere concetti
probabilmente già espressi, ma è diventato impossibile fare una ricerca
sulle liste per verificare in discussioni passate, troppa carne al fuoco.
;-) Naturalmente la richiesta di chiarimenti è estesa a chiunque.
Roberto Scano:
Vedo di risponderti in velocità, visto che oggi non ho fiato manco per
respirare :-/
Andrea Martines:
Di sotto mi riferisco sempre a contratti firmati dopo l'entrata in vigore
della legge.
Roberto Scano:
Ok.
Andrea Martines:
A) Il CNIPA vigila sull'attuazione per le amministrazioni statali, giusto?
Se un entità terza (privato cittadino o secondariato di determinate gare o
chicchessia) segnala al CNIPA la non conformità di un sito di una PA
statale:
1) Il CNIPA è obbligato a svolgere un controllo?
2) Se sì, c'è una tempistica entro cui deve dar corso alla richiesta di
verifica, o può prorogare sine die lo svolgimento di questo controllo?
3) Il CNIPA ha obblighi di informare il soggetto richiedente di cui sopra
dello status della verifica?
4) Se l'oggetto della verifica di cui sopra non appartiene a una PA
centrale ma a un ente locale, valgono le stesse risposte per i punti 1, 2 e
3?
Roberto Scano:
Innanzi tutto è la Presidenza del Consiglio dei Ministri che vigila sul
rispetto delle amministrazioni statali *anche* avvalendosi del CNIPA, mentre
le amministrazioni locali devono loro stesse vigilare, secondo i propri
ordinamenti. L'art. 7 della legge 04/2004 parla chiaro:
Art. 7 (Compiti amministrativi)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall'articolo 176 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle
disposizioni della presente legge;
[...]
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano
sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente
legge.
Questo è riportato anche ai commi 2 e 3 dell'art. 9 del DPR 75/2005:
2. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del 2004,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previa comunicazione inviata
all’amministrazione statale interessata, verifica il mantenimento dei
requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi forniti e dà notizia
dell’esito di tale verifica al dirigente responsabile; qualora siano
riscontrate anomalie, viene richiesta all’amministrazione statale medesima
la predisposizione del relativo piano di adeguamento con l’indicazione delle
attività e dei tempi di realizzazione.
3. Le regioni, le province autonome e gli enti locali organizzano
autonomamente e secondo i propri ordinamenti la vigilanza sull’attuazione
del presente decreto.
Quindi, per rispondere alle domande del gruppo a:
1) No, il CNIPA non è obbligato per legge a svolgere il controllo. Ma buon
senso vuole che, se un cittadino segnala un problema, il CNIPA quantomeno lo
segnalerà all'amministrazione preposta. Il cittadino (vedi un mio vecchio
intervento in webaccessibile) dovrebbe *prima* contattare la P.A.
*incriminata*, ovvero contattare il responsabile all'accessibilità, al fine
di verificare se e in che modi intendano operare per risolvere il problema.
Passati 30 giorni dalla missiva, in caso di mancata risposta e/o di risposta
negativa allora è possibile scegliere due strade: segnalare al CNIPA
(facendo presente che non vi è stata risposta) oppure segnalare al Difensore
Civico dell'ente/Regione di competenza).
2) Non vi sono tempi definiti per legge.
3) Si, è indicato nel comma 2 dell'articolo 9 (citato prima).
4) In quel caso è l'ente locale (come supervisione generale, la Regione) che
deve vigilare alla corretta applicazione.
Se invece a far sorgere il dubbio di accessibilità è un'azienda concorrente
ad una gara - ovvero azienda che è direttamente interessata - allora può
rivolgersi al TAR per la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 2
della 4/2004.
Andrea Martines:
B) Spostiamoci sulle modalità di verifica:
1) La verifica che il backend del CMS sia a norma non è inclusa nelle
Metodologie di Verifica Tecnica. Dove è disciplinata? Come fa il CNIPA a
verificarla, ha potere d'ispezione "a sorpresa" presso la postazione dei
redattori? Oppure ha potere ispettivo solo in presenza di segnalazioni di
non conformità da qualcuno degli stessi redattori?
2) L'Art. 9 comma 2 del Regolamento Attuativo specifica che il CNIPA
"verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei
servizi forniti e dà notizia dell'esito di tale verifica al dirigente
responsabile", ma lo fa "previa comunicazione inviata all'amministrazione
statale interessata". Quindi il CNIPA avverte prima il destinatario del
controllo, poi svolge la verifica e invia il rapporto? C'è una tempistica
massima prevista tra le due comunicazioni?
Roberto Scano:
1) La metodologia non è inclusa in quanto sono di fatto delle pagine web in
area protetta. Visto che il CNIPA non ha potere di ispezioni a sorpresa (sia
nel riguardo dei privati che dei pubblici deve sempre avvisare). Anche in
questo caso il CNIPA ha funzione di vigilanza, mentre vi possono essere due
differenti casi:
a) ricorso al TAR da parte di un fornitore che ha perso la gara
b) ricorso al Tribunale Ordinario nel caso di violazione del dlgs 216/2003.
In entrambi questi casi il giudice incarica un CTU (Consulente Tecnico
D'Ufficio) alla verifica facendo un quesito del tipo "Dica il CTU, esaminati
gli atti della causa, effettuando la verifica dei contenuti presenti .....
Se il servizio fornito dalla società X sia conforme ai requisiti della legge
04/2004". Poi, come in ogni causa, al CTU le parti in causa affiancano i CTP
(Consulenti Tecnici di Parte) ma alla fine chi ha l'ultima parola è sempre
il CTU.
Andrea Martines:
C) Cosa succede in caso il rapporto del CNIPA evidenzi mancanza di
conformità? Lo stesso Art.9 comma 2 del RA recita: "qualora siano
riscontrate anomalie, viene richiesta all'amministrazione statale medesima
la predisposizione del relativo piano di adeguamento con l'indicazione delle
attività e dei tempi di realizzazione".
1) C'è un tempo massimo entro cui l'amministrazione inadempiente deve
rispondere al CNIPA prima che scattino le sanzioni? In caso contrario, è
praticamente impossibile far rispettare la legge. Basta non rispondere al
rapporto.
2) Se l'amministrazione risponde con un piano di adeguamento, c'è un tetto
massimo ai tempi di realizzazione? Altrimenti, anche qui, la legge diventa
impossibile da far rispettare. Basta indicare x anni nel piano di
adeguamento (5 o 6) per aggirare le sanzioni, tanto in quall'arco di tempo
il sito verrà rifatto tramite nuovo bando (e il giochetto può essere
replicato anche nel nuovo progetto).
3) Chi valuta (e valida) il piano di adeguamento? Il CNIPA stesso, o deve
trasmetterlo alla PCM? C'è un tempo massimo entro cui l'autorità di
controllo deve dare l'ok all'amministrazione sul piano?
4) Se il piano di adeguamento presentato non garantisse la messa in
conformità (o non fosse reputato approvabile per qualsiasi altro motivo,
come la tempistica troppo lunga) il CNIPA dovrebbe e/o potrebbe rimandarlo
al mittente per fargli presentare un altro piano (con che tempistiche
massime stavolta e quanti cicli del genere possono essere fatti?), o invece
fa scattare le sanzioni?
5) Qual'è l'iter delle sanzioni? Chi trasmette cosa a chi e con che
tempistica?
6) La sanzione in cosa consiste? Nell'annullamento della commessa, come
previsto per il mancato inserimento dei vincoli di accessibilità nel
contratto? _
Roberto Scano:
1) Ove non diversamente specificato, per fornire gli atti vi sono - se non
ricordo male la normativa - 30 giorni.
2) CNIPA non fa rima con fessi :) Il piano di adeguamento può essere anche
di 2-3-5 anni durante i quali viene effettuata una nuova gara. Adeguamento
non significa solamente sistemare le pagine attuali ma anche fare una gara
per un nuovo sito che sia a norma.
3) Per le pratiche amministrative, ove non indicati i tempi, sono sempre di
30 giorni.
4) Probabilmente se il piano *non va bene* ci sarà una convocazione del
responsabile, chiedendo una ristesura.
5) La legge prevede solamente sanzioni per i dirigenti quando non rispettano
la legge, ovvero - nel nostro caso - avallano contratti che sono nulli.
6) L'annullamento avviene solamente nei casi che ho esposto sopra - ovvero
il CNIPA non ha il potere di sciogliere i contratti - potere affidato
solamente alle autorità competenti.
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