[pdl3486] Il nuovo testo (allegato 3 al verbale)
Roberto Scano - IWA/HWG
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Mer 1 Ott 2003 09:28:01 CEST
ALLEGATO 3
Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici (C. 3978 Governo, C. 232 Piscitello, C. 494 Bono, C. 2950
Jannone, C. 3486 Campa, C. 3713 Labate e C. 3862 Lusetti).
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE
Art. 1.
(Obiettivi e finalità).
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad
accedere a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi, ivi
compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e
telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai
servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione ed ai
servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in
ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della
Costituzione.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e
nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi
e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte
di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive
o configurazioni particolari;
b) «tecnologie assistite»: gli strumenti e le soluzioni tecniche,
hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o
riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e
ai servizi erogati dai sistemi informatici.
Art. 3.
(Soggetti erogatori).
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al
comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende
private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate
regionali, agli enti di assistenza pubblici, alle aziende di
telecomunicazione a partecipazione di capitale pubblico.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi di
accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad
essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge o
di regolamento, non possono far parte persone disabili.
Art. 4.
(Obblighi per l'accessibilità).
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i
requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo
10 costituiscono oggetto di considerazione nella valutazione
dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del
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servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o
l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili
è adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a
pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti
Internet quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di
accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 10. Il contratto
stipulato in difetto di tale previsione si intende integrato con una
clausola recante l'obbligo del rispetto dei predetti requisiti, senza
oneri aggiuntivi per l'amministrazione stipulante; è nulla ogni clausola
contraria o limitativa, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo
3.
3. Il possesso dei requisiti di accessibilità costituisce criterio
preferenziale in caso di concessione di contributi pubblici a soggetti
privati per l'acquisto di risorse e servizi informatici, tenuto conto
della destinazione dei medesimi.
4. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per
l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte
di lavoratori disabili, anche per la predisposizione di postazioni di
telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai
requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 10.
5. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del
dipendente disabile la strumentazione hardware e software adeguata alla
specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle
mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica
la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge
12 marzo 1999, n. 68.
Art. 5.
(Accessibilità dei testi scolastici).
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie promuovono iniziative e progetti per assicurare
gradualmente l'accessibilità e la fruibilità dei testi scolastici da
parte degli studenti disabili attraverso l'uso dell'informatica, anche
avvalendosi di istituti ed altre strutture pubbliche.
Art. 6.
(Verifica dell'accessibilità su richiesta).
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie può valutare, su richiesta,
l'accessibilità dei siti Internet o del materiale informatico.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 9 sono individuati:
a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi
dell'operazione;
c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito
dell'accessibilità;
d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito
stesso.
Art. 7.
(Compiti amministrativi).
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 176
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) effettua il monitoraggio della attuazione della presente legge;
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle
disposizioni della presente legge;
c) può indicare le soluzioni tecniche necessarie per garantire
l'accessibilità nei singoli casi;
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d) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad aver rispettato
i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'articolo 10, si
siano anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le
finalità indicate dalla presente legge;
e) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento
ed alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;
f) promuove, con le altre amministrazioni interessate, l'erogazione di
finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle
tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di
configurazioni particolari ed al sostegno di progetti di ricerca nel
campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari
opportunità dei disabili;
g) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per le pari opportunità, il dialogo ed il
confronto fra associazioni di disabili, amministrazioni pubbliche,
operatori economici e i fornitori di hardware e software, anche per la
proposta di nuove iniziative;
h) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali,
iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche
attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il
coinvolgimento delle Associazioni dei disabili; sulla base dei risultati
delle sperimentazioni vengono indicati, con decreto emanato di concerto
dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilità alle
opere multimediali;
i) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica,
gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello
sviluppo dei sistemi informatici nonché l'introduzione delle
problematiche di accessibilità nei programmi di formazione del
personale.
2. Le Regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sulla
attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente
legge.
Art. 8.
(Formazione e responsabilità).
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle
attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle
attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di
cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, sono inserite tra le materie di studio a carattere fondamentale le
problematiche della accessibilità e delle tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 viene effettuata con
tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, predispongono
corsi di aggiornamento professionale sulla accessibilità.
4. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta
responsabilità dirigenziali e responsabilità disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ferme restando
le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme
vigenti.
Art. 9.
(Regolamento di attuazione).
1. Con regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) le linee guida per l'accessibilità;
b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;
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c) i controlli esercitabili sugli operatori che abbiano reso nota
l'accessibilità dei propri siti ed applicazioni informatiche;
2. Il regolamento è adottato previa consultazione con le associazioni
delle persone disabili maggiormente rappresentative ed acquisizione del
parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono
pronunciarsi entro 45 giorni dalla richiesta, e d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n.
59.
Art. 10.
(Requisiti tecnici).
1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le
associazioni dei disabili maggiormente rappresentative, con proprio
decreto stabilisce, nel rispetto delle Linee guida indicate dal
regolamento di cui all'articolo 9:
a) i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l'accessibilità;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti
Internet, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tal
fine.
Art. 11.
(Normative internazionali).
1. Il regolamento di cui all'articolo 9 e il decreto ministeriale di cui
all'articolo 10 sono emanati osservando le Linee guida indicate nelle
direttive sulla accessibitità della Unione europea e delle normative
internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti
dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel
settore.
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