[interlaw] Digest di interlaw, Volume 18, Numero 8
S.loturco
s.loturco a tin.it
Mar 31 Ott 2006 16:35:50 CET
Il 31/10/06 16.13, sandro69 a inwind.it ha scritto:
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> Prima di tutto, grazie 1000 per la risposta.
> In effetti, č vero che nella pratica č dfficile distinguere tra informativa e policy.
Diciamo che per policy sui intendono le regole di gestione di un qualcosa.
> Tuttavia, almeno a livello teorico, la distinzione mi sembra chiara: i momenti della raccolta esplicita di dati personali in rete (ad es. compilazione di moduli o questionari), devono essere affrontati secondo i crismi della normativa e, in quei contesti, andranno rispettate le prescrizioni relative a informativa ed eventuale consenso al trattamento.
>
> Tuttavia, al di fuori di queste eventualitā, č innegabile che il mondo in rete presenta svariate situazioni di raccolte surrettizie di informazioni
Per la legge non esiste , e sarebbe insulso se esistesse, alcuna
differenza sul metodo di raccolta, semmai esiste differenza sul "luogo"
di raccolta ; quindi io si tratta di raccolta, inteso come termine di
raccogliere , oppure si tratta di nulla.
> che – anche se talvolta non qualificabili come dati personali – danno adito ad una zona grigia e potenzialmente pericolosa per la riservatezza del navigatore,
Non vedo alcuna zona grigia sul concetto di dato personale , al massimo
sulla qualificazione del dato personale (sensibile, giudiziario etc).
333567833 č un numero , nessun dato personale. Ma se dico che č un
numero di telefono allora č un dato personale anche se al momento non
conosco ne ho riferimenti immediata sulla persona.
Nessuna confusione.
> tale da giustificare una trasparente rappresentazione da parte del titolare del sito: qui, a mio avviso, viene fuori la policy privacy. Probabilmente la pubblicazione di una policy privacy è un dovere che incombe ai titolari di siti web sulla base dei principi generali privacy, piuttosto che in forza di una prescrizione specifica, come nel caso dell’informativa.
NO . se il sito tratta , anche solo marginalmente l'indirizzo ip allora
č tenuto a fornire l'informativa.
> Allora mi chiedo: una volta pubblicata una policy privacy sul web (considerato che molti siti non ce l'hanno),
Per alcuni puo' dipendere dal fatto che non trattano nulla, neanche l'IP.
> l’eventuale difformità tra quanto pubblicato ed il comportamento reale del proprietario del sito, genera responsabilità?
certamente , in termini di 196/03 si incorre nel trattamento illecito
con conseguente divieto d'uso dei dati raccolti oltre alla sanzione da
3000 a 90000.
> Detto in forma "provocatoria": che differenza c'č tra il non pubblicare alcuna policy privacy e pubblicarla ma poi non rispettarla nella sostanza?
Il non rispettarla (insufficiente o non conforme) č lo stesso reato del
non prestarla.
Rino
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