RE: [interlaw] Proprietà intellettuale
Jack (ero Gioacchino Cipriano)
webmaster a networks.it
Sab 11 Feb 2006 11:26:33 CET
Sempre a questo convegno si è parlato (un po' nebulosamente) dell'intervento
del Legislatore Comunitario e della direttiva 250/91/CEE, recepita in Italia
con DL 518/1992, nonché della Convenzione di Berna (ratificata ed esecutiva
con L. 399 del 20 giugno 78).
Ora, non essendo a conoscenza di tutti i riferimenti e i collegamenti tra le
varie leggi e disposizioni (esempio anche il DPCM 244 del 3/2/1994)e della
prossima attuazione del DLgs in attuazione della direttiva 2004/48/CE.
Per noi poveri sviluppatori in un contratto dove è indicato:
omississ....
8.9 Ulteriori questioni non previste dal presente contratto si intendono
regolate dalla vigente normativa sul Diritto d’Autore, in particolare l’art.
2 della Legge n.° 633 del 22 Aprile 1941 e successive modificazioni.
omississ....
( Riporto uno stralcio dell'art. 2
In particolare sono comprese nella protezione:
.............
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali
quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi
dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno
alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base
delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale
preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come
raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o
metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi
elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende
al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale
contenuto...........)
E' opportuno scrivere: che ai fini del presente contratto, si specifica che
l'Art. 11 (come dice Marco) non trova applicazione diretta al cosiddetto
'diritto d'autore elettronico'.
(o qualcosa di simile)
PS.
Una pizza è sempre a disposizione.
Grazie Jack (Gioacchino Cipriano)
-----Original Message-----
From: interlaw-bounces a itlists.org [mailto:interlaw-bounces a itlists.org] On
Behalf Of Marco Eller Vainicher
Sent: Friday, February 10, 2006 6:33 PM
To: Interlaw: il diritto nella rete
Subject: Re: [interlaw] Proprietà intellettuale
Il giorno ven, 10/02/2006 alle 17.48 +0100, Jack (ero Gioacchino
Cipriano) ha scritto:
> Oggi ho partecipato a un convegno sui diritti d'autore, brevetti,
> proprietà intellettuale e sono rimasto colpito da quanto disposto
> dall'articolo 11 della Legge 633 del 1941, che riporto di seguito.
>
> Art. 11
>
> Alle amministrazioni dello stato, [al partito nazionale fascista],
> alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere
> create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
> Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di
> lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate,
> nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla
> raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
>
> Volevo sapere se secondo Voi quest'articolo trova applicazione anche
> per le applicazioni Web da noi sviluppate per le PA (sito accessebile,
> CMS ecc.) e in che modo possiamo tutelarci
Se da un lato un sito web, in quanto possa essere definito un 'programma per
elaboratore' oppure una 'banca dati' rientra nella lda, va altresì
considerato come la norma in questione ha ad oggetto le pubblicazioni
cartacee e, come tutto il diritto d'autore classico, non trova applicazione
diretta al cosiddetto 'diritto d'autore elettronico', per cui ci sono quasi
sempre discussioni millenarie su questi aspetti.
Seconda premessa: il diritto d'autore non tutela l'idea, come invece il
diritto al brevetto (che comunque la tutela in quanto sia attuata in una
data forma ... e qua mi fermo altrimenti scrivo un trattato), bensì la forma
in quanto tale.
Tanto per passare al piano pratico facciamo un esempio: Tizio crea un sito
web basato su una versione di Php Nuke modificata ed adattata per la
Provincia di Nonsodove.
Detta Provincia ha un diritto esclusivo sul codice, ma su cosa ? Sul sito
concretamente realizzato, sul Php Nuke modificato, o sul codice Php Nuke e
derivati ?
Ovviamente soltanto sulla prima ipotesi, vale a dire la versione modificata
e personalizzata dell'interfaccia con i loghi della Provincia di Nonsodove e
sul contenuto del database, in quanto *diverso* dal codice originale, per
quanto l'attività di modificazione e personalizzazione siano state
realizzate da un soggetto diverso.
Il tutto salvo accordi particolari, che prevalgono sempre e comunque, in
questo caso, trovando applicazione il principio della regolamentazione
privata dei diritti del committente.
La genesi della norma, terza premessa, infatti, fa riferimento alle
cosiddette 'produzioni in economia' che gli enti pubblici predispongono, di
norma attraverso i proprî dipendenti, e dunque contrasta con il principio
secondo cui l'opera d'ingegno è diritto esclusivo dell'autore, anche non
professionista.
Segnalo altresì l'art. 12 bis: "Salvo patto contrario, il datore di lavoro è
titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per
elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente
nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso
datore di lavoro".
E dopo la spatafiata la risposta: come tutelarsi ? Con un contratto dove si
specifichi che il prodotto viene licenziato a determinate condizioni,
inserendo un copy nel codice, e magari ricordando che è stato utilizzato un
codice sotto GPL (nell'esempio che ho fatto).
E adesso lascio la parola agli altri, in quanto, come sempre, il diritto
d'autore elettronico è quanto di più discusso ci sia.
Marco
_______________________________________________
interlaw mailing list
interlaw a itlists.org
http://itlists.org/mailman/listinfo/interlaw
Maggiori informazioni sulla lista
interlaw