RE: [interlaw] Proprietà intellettuale
Roberto Scano (IWA/HWG)
rscano a iwa-italy.org
Ven 10 Feb 2006 19:14:59 CET
Una cosa è sviluppare ad hoc per le p.a., altra cosa è fornire prodotti in licenza d'uso (con eventuali personalizzazioni).
----- Messaggio originale -----
Da: "Jack (ero Gioacchino Cipriano)"<webmaster a networks.it>
Inviato: 10/02/06 17.48.16
A: "'Interlaw: il diritto nella rete'"<interlaw a itlists.org>
Oggetto: [interlaw] Proprietà intellettuale
Oggi ho partecipato a un convegno sui diritti d'autore, brevetti, proprietà
intellettuale e sono rimasto colpito da quanto disposto dall'articolo 11
della Legge 633 del 1941, che riporto di seguito.
Art. 11
Alle amministrazioni dello stato, [al partito nazionale fascista], alle
provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e
pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di
lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché
alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro
atti e sulle loro pubblicazioni.
Volevo sapere se secondo Voi quest'articolo trova applicazione anche per le
applicazioni Web da noi sviluppate per le PA (sito accessebile, CMS ecc.) e
in che modo possiamo tutelarci
Grazie Jack.
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