RE: [interlaw] Proprietà intellettuale

Roberto Scano (IWA/HWG) rscano a iwa-italy.org
Ven 10 Feb 2006 19:14:59 CET


Una cosa è sviluppare ad hoc per le p.a., altra cosa è fornire prodotti in licenza d'uso (con eventuali personalizzazioni).


----- Messaggio originale -----
    Da: "Jack (ero Gioacchino Cipriano)"<webmaster a networks.it>
    Inviato: 10/02/06 17.48.16
    A: "'Interlaw: il diritto nella rete'"<interlaw a itlists.org>
    Oggetto: [interlaw] Proprietà intellettuale
    
    Oggi ho partecipato a un convegno sui diritti d'autore, brevetti, proprietà
    intellettuale e sono rimasto colpito da quanto disposto dall'articolo 11
    della Legge 633 del 1941, che riporto di seguito.
    
    Art. 11
    
    Alle amministrazioni dello stato, [al partito nazionale fascista], alle
    provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e
    pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
    Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di
    lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché
    alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro
    atti e sulle loro pubblicazioni.
    
    Volevo sapere se secondo Voi quest'articolo trova applicazione anche per le
    applicazioni Web da noi sviluppate per le PA (sito accessebile, CMS ecc.) e
    in che modo possiamo tutelarci
    
    Grazie Jack.
    
    

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