[interlaw] Proprietà intellettuale
Marco Eller Vainicher
adranor a infinito.it
Ven 10 Feb 2006 18:33:14 CET
Il giorno ven, 10/02/2006 alle 17.48 +0100, Jack (ero Gioacchino
Cipriano) ha scritto:
> Oggi ho partecipato a un convegno sui diritti d'autore, brevetti,
> proprietà intellettuale e sono rimasto colpito da quanto disposto
> dall'articolo 11 della Legge 633 del 1941, che riporto di seguito.
>
> Art. 11
>
> Alle amministrazioni dello stato, [al partito nazionale fascista],
> alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere
> create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
> Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di
> lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate,
> nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla
> raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
>
> Volevo sapere se secondo Voi quest'articolo trova applicazione anche
> per le applicazioni Web da noi sviluppate per le PA (sito accessebile,
> CMS ecc.) e in che modo possiamo tutelarci
Se da un lato un sito web, in quanto possa essere definito un 'programma
per elaboratore' oppure una 'banca dati' rientra nella lda, va altresì
considerato come la norma in questione ha ad oggetto le pubblicazioni
cartacee e, come tutto il diritto d'autore classico, non trova
applicazione diretta al cosiddetto 'diritto d'autore elettronico', per
cui ci sono quasi sempre discussioni millenarie su questi aspetti.
Seconda premessa: il diritto d'autore non tutela l'idea, come invece il
diritto al brevetto (che comunque la tutela in quanto sia attuata in una
data forma ... e qua mi fermo altrimenti scrivo un trattato), bensì la
forma in quanto tale.
Tanto per passare al piano pratico facciamo un esempio: Tizio crea un
sito web basato su una versione di Php Nuke modificata ed adattata per
la Provincia di Nonsodove.
Detta Provincia ha un diritto esclusivo sul codice, ma su cosa ? Sul
sito concretamente realizzato, sul Php Nuke modificato, o sul codice Php
Nuke e derivati ?
Ovviamente soltanto sulla prima ipotesi, vale a dire la versione
modificata e personalizzata dell'interfaccia con i loghi della Provincia
di Nonsodove e sul contenuto del database, in quanto *diverso* dal
codice originale, per quanto l'attività di modificazione e
personalizzazione siano state realizzate da un soggetto diverso.
Il tutto salvo accordi particolari, che prevalgono sempre e comunque, in
questo caso, trovando applicazione il principio della regolamentazione
privata dei diritti del committente.
La genesi della norma, terza premessa, infatti, fa riferimento alle
cosiddette 'produzioni in economia' che gli enti pubblici predispongono,
di norma attraverso i proprî dipendenti, e dunque contrasta con il
principio secondo cui l'opera d'ingegno è diritto esclusivo dell'autore,
anche non professionista.
Segnalo altresì l'art. 12 bis: "Salvo patto contrario, il datore di
lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del
programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore
dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite
dallo stesso datore di lavoro".
E dopo la spatafiata la risposta: come tutelarsi ? Con un contratto dove
si specifichi che il prodotto viene licenziato a determinate condizioni,
inserendo un copy nel codice, e magari ricordando che è stato utilizzato
un codice sotto GPL (nell'esempio che ho fatto).
E adesso lascio la parola agli altri, in quanto, come sempre, il diritto
d'autore elettronico è quanto di più discusso ci sia.
Marco
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