[interlaw] Tutela dei sistemi e... KO al Comune di Milano

S.loturco s.loturco a tin.it
Gio 9 Feb 2006 17:38:45 CET


Avv. Michele Grisafi ha scritto:
> At 15.29 09/02/2006 +0100, you wrote:
>   
>> Il giorno gio, 09/02/2006 alle 15.14 +0100, S.loturco ha scritto:
>>     
>>> da quando  esiste l'articolo 2050 richiamato dal codice in materia di 
>>> protezione dei dati personali.
>>> se il sistema informativo ovvero il trattamento si interrompe (questo è 
>>> un fatto certo) l'interessato (cittadino) ha ampio diritto al 
>>> risarcimento del danno.
>>> Quale danno? dipende , il 2050 permette anche di inventarsi il danno sta 
>>> al titolare del trattamento (comune) il carico della dimostrazione che 
>>> no vi è danno o che la richiesta è elevata.
>>> leggere leggere e studiare.
>>>       
>> A parte che è il contrario di quello che hai affermato prima (sta al
>> Comune dimostrare il danno), ripassiamo un po' il 2050: "Chiunque
>> cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per
>> sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al
>> risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a
>> evitare il danno"
>>
>> Ora: chi afferma di aver subito il danno DEVE provare:
>> A) di aver subito il danno;
>> B) la quantità dello stesso.
>> E' soltanto esonerato dalla dimostrazione del nesso di causalità.
>>
>> IO leggo e studio, IO.
>>
>> Suggerisco anche di documentarsi sulle seguenti norme: art. 96 cpc ed
>> art. 100 cpc.
>>
>> Poi magari dopo dieci anni di esercizio nel campo della responsabilità
>> civile ho solo da prendere lezioni, ad esempio che il danno si
>> 'inventa' ...
>>
>> Marco
>>
>> PS: l'art. 2050 esiste dal 1940.
>>
>> _______________________________________________
>> interlaw mailing list
>> interlaw a itlists.org
>> http://itlists.org/mailman/listinfo/interlaw 
>>     
>
> A essere pignoli, l'art. 2050 c.c. incide unicamente sul riparto dell'onere probatorio sotto il profilo dell'elemento soggettivo (cioè il danneggiato non deve provare la colpa del danneggiante in quanto è presunta ex lege -si parla anche di responsabilità oggettiva-),  ma il danneggiato deve pur sempre provare il danno, nonchè il nesso causale tra lo stesso e l'attività pericolosa posta in essere dal danneggiante.
> Saluti
> Michele
>
>   
Ed è quello che dico.
Il danneggiato deve solo dimostrare il nesso casuale la prova del danno 
è invece del tutto diversa, ovvero una volta che dimostro il rapporto 
tra me e il titolare del trattamento , ad esempio perhcè dovevo farmi 
emettere la carta di identità , il danno nasce dal nemplice fatto che 
non ho potuto ricevere la carta a causa del guasto .
Cio mi ha comportato  un costo ,raggiungere i locali per piu' volte, 
chiedere un permesso, ma anche l'apprensione del dover rifare tutto per 
cui non ho dormito , mi è andato di traverso il pranzo.
Molti di questi danni sono e possono essere finti ma sta al comune 
(titolare) dimostrarlo , io comunque , senza saper ne leggere ne 
scrivere li cito .
A Perugia una donna ha ottenuto  80.000 euro di risaricmento da una 
banca per sola ipotesi "sbirciamento documento allo sportello" e di casi 
simili ne esistono altri.
Per carità non sono il tipo che suggerisce l'invenzione del danno ma 
l'abuso che si puo' fare di tale legge mi dice solo come meglio tutelarmi.
Lo stesso problema lo subiscono i portatori di armi che sono spesso in 
modo abusivo,  citati per danni che in realtà sono solo di fantasia.
Che poi non sempre si paga è un altra storia, a volte anche solo il 
fastidio di una causa è un danno d ano sottovalutare.

Se ho torto ti ascolto , ovvero se puoi fornirmi sicurezze reali ovvero 
se sei in gradi di garantire che come nel caso del comune nessuno puo' 
citarmi per danni o che comunque tale richiesta è difficile da mettere 
in pratica, anche per altri casi, allora sono tutt'orecchie, pero' dimmi 
anche come mai le poste hanno risarcito una donna per una fotocopia di 
un documento e casi simili.

grazie.




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