[interlaw] Tutela dei sistemi e... KO al Comune di Milano
Avv. Michele Grisafi
michele.grisafi a studiogrisafi.com
Gio 9 Feb 2006 16:27:07 CET
At 15.29 09/02/2006 +0100, you wrote:
>Il giorno gio, 09/02/2006 alle 15.14 +0100, S.loturco ha scritto:
>> da quando esiste l'articolo 2050 richiamato dal codice in materia di
>> protezione dei dati personali.
>> se il sistema informativo ovvero il trattamento si interrompe (questo è
>> un fatto certo) l'interessato (cittadino) ha ampio diritto al
>> risarcimento del danno.
>> Quale danno? dipende , il 2050 permette anche di inventarsi il danno sta
>> al titolare del trattamento (comune) il carico della dimostrazione che
>> no vi è danno o che la richiesta è elevata.
>> leggere leggere e studiare.
>A parte che è il contrario di quello che hai affermato prima (sta al
>Comune dimostrare il danno), ripassiamo un po' il 2050: "Chiunque
>cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per
>sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al
>risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a
>evitare il danno"
>
>Ora: chi afferma di aver subito il danno DEVE provare:
>A) di aver subito il danno;
>B) la quantità dello stesso.
>E' soltanto esonerato dalla dimostrazione del nesso di causalità.
>
>IO leggo e studio, IO.
>
>Suggerisco anche di documentarsi sulle seguenti norme: art. 96 cpc ed
>art. 100 cpc.
>
>Poi magari dopo dieci anni di esercizio nel campo della responsabilità
>civile ho solo da prendere lezioni, ad esempio che il danno si
>'inventa' ...
>
>Marco
>
>PS: l'art. 2050 esiste dal 1940.
>
>_______________________________________________
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>interlaw a itlists.org
>http://itlists.org/mailman/listinfo/interlaw
A essere pignoli, l'art. 2050 c.c. incide unicamente sul riparto dell'onere probatorio sotto il profilo dell'elemento soggettivo (cioè il danneggiato non deve provare la colpa del danneggiante in quanto è presunta ex lege -si parla anche di responsabilità oggettiva-), ma il danneggiato deve pur sempre provare il danno, nonchè il nesso causale tra lo stesso e l'attività pericolosa posta in essere dal danneggiante.
Saluti
Michele
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