[interlaw] Tutela dei sistemi e... KO al Comune di Milano

Marco Eller Vainicher adranor a infinito.it
Gio 9 Feb 2006 15:29:53 CET


Il giorno gio, 09/02/2006 alle 15.14 +0100, S.loturco ha scritto:
> da quando  esiste l'articolo 2050 richiamato dal codice in materia di 
> protezione dei dati personali.
> se il sistema informativo ovvero il trattamento si interrompe (questo è 
> un fatto certo) l'interessato (cittadino) ha ampio diritto al 
> risarcimento del danno.
> Quale danno? dipende , il 2050 permette anche di inventarsi il danno sta 
> al titolare del trattamento (comune) il carico della dimostrazione che 
> no vi è danno o che la richiesta è elevata.
> leggere leggere e studiare.
A parte che è il contrario di quello che hai affermato prima (sta al
Comune dimostrare il danno), ripassiamo un po' il 2050: "Chiunque
cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per
sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al
risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a
evitare il danno"

Ora: chi afferma di aver subito il danno DEVE provare:
A) di aver subito il danno;
B) la quantità dello stesso.
E' soltanto esonerato dalla dimostrazione del nesso di causalità.

IO leggo e studio, IO.

Suggerisco anche di documentarsi sulle seguenti norme: art. 96 cpc ed
art. 100 cpc.

Poi magari dopo dieci anni di esercizio nel campo della responsabilità
civile ho solo da prendere lezioni, ad esempio che il danno si
'inventa' ...

Marco

PS: l'art. 2050 esiste dal 1940.




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