[interlaw] Soggetti erogatori 4/2004
Marco Bertoni
mbertoni a webaccessibile.org
Gio 29 Set 2005 12:02:48 CEST
Ciao a tutti, mi rivolgo alla lista per avere se possibile, alcune
delicidazioni di carattere legale in merito all'applicazione della Legge
Stanca nei confront1 dei soggetti erogatori.
Dunque:
1) Una PA con sito già esistente ma che non intende modificarlo o
rinnovarlo deve adeguarsi ugualmente? In altre parola: una PA è
costretta ad adeguarsi, e quindi a modificare o rinnovare il sito, anche
quando non era in programma farlo?
2) Sappiamo che le PA possono effettuare la verifica tecnica
autonomamente e fregiarsi del logo senza asterischi.
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Art. 8
Modalità di utilizzo del logo da parte dei soggetti
di cui al comma 1, dell’articolo 3 della legge n. 4 del 2004
1. Le amministrazioni pubbliche e comunque i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, della legge n. 4 del 2004, che intendono
utilizzare il logo sui siti e sui servizi forniti, provvedono
autonomamente a valutare l’accessibilità sulla base delle regole
tecniche definite con il decreto del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, di cui all’articolo 11 della legge n. 4 del 2004; la
valutazione positiva, previa segnalazione al Cnipa, consente l’utilizzo
del logo.
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Ma se una PA che ha rinnovato (o creato ex-novo) il sito desidera il
logo con asterischi, e quindi necessita anche della verifica soggettiva,
se la deve pagare?
E' infatti impensabile che una PA implementi un laboratorio di usabilità
al suo interno (con esperti, panel di disabili, strumentazione ecc.)
per effettuare autonomamente la verifica soggettiva. Quindi dovrebbe
gioco forza rivolgersi a uno dei valutatori.
Ma nel decreto sulle regole tecniche non si parla *mai* di importi
dovuti dalle PA ma solo di importi dovuti dai *soggetti privati* (vedi
allegato F, Art. 8 ecc.).
La cosa per me non è chiara, se qualcuno può delucidarmi gliene sarei
davvero grato.
--
Marco Bertoni
e-mail: mbertoni a webaccessibile.org
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