[interlaw] richiesta informazione diffamazione di un nick

Zizio mbuccarella a tiscalinet.it
Dom 18 Dic 2005 23:02:22 CET


  ----- Original Message ----- 
  From: s.polidori 
  To: interlaw a itlists.org 
  Sent: Sunday, December 18, 2005 6:27 PM
  Subject: [interlaw] richiesta informazione diffamazione di un nick


  1) sporgendo querela devo assumere necessariamente un legale, nell'ipotesi di contro querela?

  *** Non necessariamente, però un legale (penalista) sa come redigere una querela e ti può consigliare se e quando sporgere querela per diffamazione.

  2) i topic cancellati e da me salvati hanno valore legale?

  *** Ritengo di si, quantomeno fino a contestazione della controparte ed in ogni modo il giudice può tenerne conto (magari ci sono pure testimoni che hanno letto quei messaggi...). L'Autorità Giudiziaria, dietro tua fondata sollecitazione, può comunque obbligare il provider/gestore del sito a ricostruire il contenuto dei messaggi del forum anche se adesso cancellati, imho. Su questo aspetto tecnico, però, farei dire la sua a chi ha più competenze di me nel campo...


  3) un'eventuale idea di costi da sostenere od addirittura, esiste nella fattispecie la possibilità di fruire del parere di qualche legale d'ufficio?

  ** Ahi....l'ennesimo caso di confusione d'idee dovuta ai telefilm americani..:-)
  In Italia non esiste un"avvocato gratuito d'ufficio". Gli avvocati d'ufficio (nel penale) sono "normali" professionisti nominati appunto dall'Ufficio dell'Autorità Giudiziaria (spesso sin dalla fase delle indagini preliminari, per gli indagati) in concomitanza con un avviso di garanzia (o comunque con un atto cui deve partecipare la difesa tecnica di un avvocato: per es. convalida di sequestri, conclusione di indagini preliminari, etc.).
  Esiste però per i "non abbienti" la possibilità (in qualità sia di indagati/imputati che di parti offese che vogliono costituirsi parte civile in un giudizio penale) di usufruire del "Patrocinio a spese dello Stato".
  In parole semplici poiché lo Stato non vuole che solo i "ricchi" si possano permettere un avvocato per difendersi, chi ha dichiarato redditi inferiori a 9,296,22 -i vecchi 18 milioni di lire, insomma- può fare istanza per godere del beneficio.
  Se esistono familiari conviventi con l'istante, il limite di reddito viene aumentato di 1.033 euro per ognuno.
  Una volta ammessi non si pagano diritti di copia e l'avvocato ed eventualmente l'investigatore privato-consulente tecnico di parte sarà pagato (spesso però male e tardi) dallo Stato.
  Per maggiori info leggi qui: http://www.giustizia.it/servizi_cittadino/patrocinio_stato.htm.
  Per un parere, però (cioè nel caso in cui non vi sia ancora alcun procedimento pendente) il beneficio non opera.
  Allo stesso modo se la propria situazione reddituale non permette l'ammissione al beneficio in parola, il parere di un legale va, purtroppo, pagato.


  RingraziandoVa anticipatamente, e scusandomi nuovamente per la richiesta, porgo i miei più Distinti Saluti.

  ** Saluti ricambiati.
  Zizio


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